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01Regime forfettario12 min di lettura

Dipendente con partita IVA forfettaria: limiti, INPS e le trappole da evitare

È la domanda più frequente di chi ha un lavoro dipendente e vuole aggiungere un'attività autonoma in regime forfettario: si può fare? E se sì, a che condizioni?

La risposta breve è sì, si può. Ma ci sono tre paletti che decidono se il regime è accessibile davvero, e un quarto tema (i contributi INPS) che cambia in modo sostanziale il netto rispetto a chi fa la P.IVA a tempo pieno. Saltare uno di questi controlli è il modo più comune di ritrovarsi, a metà dell'anno successivo, fuori dal forfettario e con un conguaglio da pagare.

Questa guida mette in fila i tre paletti, il meccanismo contributivo, e un esempio numerico che mostra quanto ti resta davvero a parità di fatturato.

01. Il limite che conta: 35.000 € di reddito da dipendente

Per il periodo d'imposta 2026, il requisito d'accesso al forfettario per chi ha un lavoro dipendente o assimilato è aver percepito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente o assimilato non superiore a 35.000 €.

La regola "a regime" fissata dall'articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge 190/2014 sarebbe di 30.000 €. La Legge di Bilancio 2025 ha innalzato la soglia a 35.000 € solo per quell'anno; la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 27, L. 199/2025) ha prorogato il limite elevato anche per il 2026. Salvo ulteriore proroga, dal 2027 è atteso il ritorno ai 30.000 €.

Due precisazioni che spesso sfuggono:

La soglia si misura sull'anno precedente. Per applicare il forfettario nel 2026, guardi la Certificazione Unica del 2025. Non conta quanto stai guadagnando ora.

Il valore è il reddito imponibile, non lo stipendio netto. È la voce "reddito di lavoro dipendente e assimilato" della CU o della dichiarazione precompilata, lordo previdenziale, tassato a scaglioni. In pratica, se in busta paga prendi circa 1.700 € netti al mese sei intorno ai 27-28k lordi: abbondantemente sotto.

Cosa entra nel conteggio

Il perimetro di "redditi di lavoro dipendente o assimilati" è ampio. Entrano:

  • Stipendi e salari da contratto subordinato (full-time, part-time, tempo determinato o indeterminato)
  • Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co. e contratti assimilati)
  • Pensioni di ogni tipo
  • Assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio tassate
  • Compensi per cariche elettive e amministratori di società

Cosa invece non entra (e vale la pena ricordare)

  • Arretrati a tassazione separata: l'interpello AdE n. 102/2020 ha chiarito che non rilevano ai fini della soglia. Se hai ricevuto nel 2025 arretrati riferiti ad anni precedenti e tassati separatamente, quella quota non pesa sul conteggio.
  • Redditi esteri da rapporti di lavoro cessati: l'interpello n. 257/2021 precisa il contrario, ma solo in negativo: i redditi esteri rilevano se il rapporto è ancora in essere. Se il rapporto è cessato, non contano.
  • Dimissioni nel corso dell'anno: l'interpello n. 368/2021 stabilisce che il rapporto di lavoro si considera cessato al termine del preavviso, non alla data di presentazione delle dimissioni. Chi si è dimesso a novembre 2025 con preavviso di due mesi è cessato a gennaio 2026: nel 2025 è ancora dipendente.

Cosa succede se supero la soglia

Due scenari:

  • Se devi ancora aprire la P.IVA: non puoi scegliere il forfettario, vai d'ufficio nel regime ordinario o semplificato. Puoi rientrare dal primo anno in cui il reddito dipendente dell'anno precedente torna sotto soglia.
  • Se sei già forfettario: perdi il regime dall'anno successivo. Il 2025 resta forfettario; dal 2026 passi all'ordinario. Per il forfettario vale il criterio "anno successivo", non "anno in corso", diversamente dalla soglia degli 85k di ricavi (che ha una regola ibrida, con uscita immediata sopra 100k).

02. La trappola dell'ex datore di lavoro

È la causa ostativa che manda fuori strada più apertura P.IVA. Letteralmente, il comma 57 lettera d-bis) della L. 190/2014 stabilisce che non possono applicare il forfettario i soggetti che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti:

  • del proprio datore di lavoro attuale, o
  • di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a lui, o
  • di un soggetto con cui sono intercorsi rapporti di lavoro (dipendente o collaborazione) nei due periodi d'imposta precedenti.

La logica è anti-elusiva: evita che un lavoratore venga "trasformato" in P.IVA dal suo stesso datore, con un costo fiscale più basso per entrambi ma senza un reale cambio di rapporto economico.

Cosa significa "prevalentemente"

La prassi costante dell'Agenzia delle Entrate interpreta la prevalenza come oltre il 50 % dei ricavi dell'anno verso quel soggetto (o gruppo di soggetti riconducibili). Puoi quindi fatturare al tuo ex datore fino a metà dei tuoi incassi senza violare la norma; oltre, la causa ostativa scatta e perdi il regime.

Cosa significa "soggetti riconducibili"

Non solo la persona giuridica con cui avevi il contratto, ma anche:

  • Società dello stesso gruppo (controllate, collegate, controllanti)
  • Soci o amministratori che hanno partecipazioni significative in entrambe
  • Soggetti che condividono controllo effettivo, anche indiretto

Se il tuo ex datore è una SRL e ti fa fatturare alla sua controllata sorella per aggirare il vincolo, la regola si applica comunque.

Il caso classico: "lascio il dipendente e continuo col mio datore come P.IVA"

È lo scenario più cercato e il più bocciato. Finché dura il biennio e la fatturazione è prevalente verso l'ex datore, non puoi applicare il forfettario. Le alternative sono due:

  1. Trovare altri clienti prevalenti (oltre il 50 % dei ricavi verso soggetti terzi) da subito.
  2. Aspettare i due periodi d'imposta pieni prima di fatturare prevalentemente all'ex datore.

Esempio: ti licenzi il 30 giugno 2026. I due "periodi d'imposta precedenti" al primo anno di "libertà" sono il 2024 e il 2025 (quelli in cui sei stato dipendente). La causa ostativa ti segue quindi fino al 2027 incluso. Nel 2028 puoi fatturare prevalentemente all'ex datore anche in forfettario.

La parentesi "contratti misti" (novità 2025)

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una deroga limitata per i cosiddetti contratti misti: rapporti in cui una parte dell'attività resta dipendente e una parte diventa autonoma, in un disegno coordinato e con vincoli precisi (minimo di ore dipendente, certificazione del contratto, ecc.). Non elimina la logica anti-elusiva del biennio, ma apre una corsia specifica per casi particolari, tipicamente nelle professioni regolamentate. Se ti interessa quella strada, è territorio da esplorare con un consulente del lavoro: le condizioni operative sono strette.

03. Contributi INPS: il vantaggio nascosto

Qui c'è la buona notizia che pochi raccontano. Chi è già iscritto a una forma previdenziale obbligatoria (come accade a ogni lavoratore dipendente) paga l'INPS sulla P.IVA forfettaria con un'aliquota ridotta.

Il meccanismo preciso dipende dal tipo di attività:

Professionista senza cassa → Gestione Separata al 24 %

È il caso più frequente per chi da dipendente apre P.IVA come consulente, sviluppatore, copywriter, grafico, analista. Si iscrive alla Gestione Separata INPS (la cassa "catch-all" per i professionisti senza albo/cassa dedicata) e paga:

  • 24 % sul reddito imponibile forfettario, se già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria (es. come dipendente).
  • 26,07 % invece, se il forfettario è la sua unica copertura.

Il risparmio è di oltre 2 punti percentuali sul reddito imponibile. Su 20.000 € di reddito (dopo coefficiente ATECO) sono circa ~400 € l'anno. Su 40.000 € salgono a ~830 €.

La base normativa è l'articolo 59, comma 15, della L. 449/1997, disposizione storica che riconosce un'aliquota ridotta a chi è già coperto previdenzialmente.

Artigiani e commercianti

Chi apre come artigiano o commerciante si iscrive alla rispettiva gestione INPS, non alla Separata. L'esonero dai contributi minimi (quelli "a forfait" dovuti anche in assenza di fatturato) è possibile solo se si dimostra che il lavoro dipendente è quello prevalente: nella pratica, la maggioranza dei dipendenti che apre come artigiano/commerciante resta iscritta e paga i minimali.

La riduzione del 35 % sui contributi artigiani/commercianti prevista per i forfettari (art. 1, comma 77, L. 190/2014) resta applicabile su richiesta, ma attenzione: ha un costo pensionistico futuro significativo. È un'altra guida (in arrivo).

Professionisti con cassa propria (avvocati, ingegneri, medici, ecc.)

Se la tua professione ha una cassa dedicata (Cassa Forense, Inarcassa, ENPAM, ecc.), è a quella che ti iscrivi come P.IVA, non alla Gestione Separata. Le aliquote, i minimali e le regole variano cassa per cassa e sono indipendenti dallo status di lavoratore dipendente. In questo caso, l'agevolazione del 24 % non si applica: ogni cassa ha la sua logica.

04. Il lato datore di lavoro: fedeltà, CCNL, settore pubblico

Fiscalmente il forfettario è tuo affare; contrattualmente, no. Alcuni vincoli arrivano dal rapporto di lavoro, non dal Fisco.

Settore privato

  • L'obbligo di fedeltà (art. 2105 del codice civile) ti impedisce di svolgere attività che danneggiano il datore o divulgano informazioni riservate. Aprire P.IVA in un ambito totalmente diverso non lo viola; aprirla nello stesso mercato e con clienti sovrapposti sì.
  • Molti CCNL prevedono un obbligo di comunicazione al datore di lavoro per attività extra. Non è un'autorizzazione, ma una trasparenza dovuta.
  • Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.), se firmato, può limitare la tua libertà di attività autonoma per un periodo successivo alla cessazione. È vincolante solo se prevede un corrispettivo economico e dura un tempo definito.

Settore pubblico

Qui le regole sono più rigide. L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce un principio di incompatibilità tra impiego pubblico e lavoro autonomo, con alcune corsie:

  • Dipendenti pubblici part-time fino al 50 % delle ore: possono svolgere attività autonoma previa comunicazione all'ente.
  • Dipendenti pubblici full-time o part-time oltre il 50 %: serve autorizzazione esplicita dell'ente, concessa solo per attività compatibili e non in conflitto d'interessi.

Aprire P.IVA senza autorizzazione da full-time nella pubblica amministrazione espone a sanzioni disciplinari anche gravi. È un passaggio che va verificato prima, non dopo.

05. Esempio numerico: quanto ti resta davvero

Giulia, developer. Lavora come dipendente full-time in un'agenzia (lordo 28.000 €/anno). Nel tempo libero fa consulenze tecniche come freelance e apre P.IVA forfettaria come libera professionista nel 2026. Nel primo anno fattura 15.000 €, con coefficiente di redditività 78 %, aliquota 15 % (non è "nuova attività" perché l'ambito tecnico è lo stesso del suo lavoro dipendente), Gestione Separata ridotta al 24 %.

VoceCalcoloImporto
Fatturato P.IVA15.000 €
Reddito imponibile15.000 × 78 %11.700 €
Imposta sostitutiva11.700 × 15 %1.755 €
Contributi INPS GS11.700 × 24 %2.808 €
Netto extra annuo15.000 − 1.755 − 2.80810.437 €

In percentuale: il 69,6 % del fatturato extra arriva nel suo conto. Un P.IVA forfettaria "pura" (senza lavoro dipendente) sugli stessi 15k incasserebbe circa 10.200 €: la differenza di ~240 € è esattamente il risparmio dell'aliquota contributiva ridotta.

Il reddito da dipendente (28.000 €) continua a essere tassato separatamente, con le sue aliquote IRPEF progressive, e non si cumula col forfettario. Il forfettario è un regime autonomo: non somma la tua busta paga alla base imponibile. Questo è il motivo principale per cui, per chi ha un secondo reddito, il forfettario è così efficiente.

Un'avvertenza necessaria: gli 11.700 € di reddito forfettario concorrono a uno specifico parametro (quello usato per le detrazioni IRPEF spettanti sul lavoro dipendente) tramite il meccanismo del reddito complessivo di riferimento. Può ridurre detrazioni come quella per coniuge o figli a carico, o quella di lavoro dipendente. Non è tassazione extra, ma è un effetto da considerare se sei vicino a soglie di "carico fiscale".

Domande frequenti

Posso aprire P.IVA forfettaria se sono dipendente full-time?

Sì, a tre condizioni: (1) reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 35.000 €, (2) non eserciti prevalentemente verso il tuo attuale datore o verso un soggetto con cui hai avuto rapporti nei due periodi d'imposta precedenti, (3) il contratto o il CCNL non pongono vincoli contrattuali (obbligo di comunicazione, patto di non concorrenza, ecc.).

La soglia 35k è sul lordo o sul netto?

Sul reddito imponibile ai fini IRPEF. È la voce "reddito di lavoro dipendente e assimilato" che trovi nella Certificazione Unica o nella precompilata. È il lordo fiscale, non lo stipendio netto in busta paga né il lordo contributivo.

Se mi licenzio a maggio 2026, posso fatturare al mio ex datore da subito?

Puoi fatturargli, ma non in modo prevalente (oltre il 50 % dei ricavi), altrimenti la causa ostativa ti fa uscire dal forfettario. Il vincolo dura finché il suo rapporto con te rientra "nei due periodi d'imposta precedenti": chi cessa nel 2026 lo trascina fino al 2028 incluso. Nel 2028, con riferimento ai due anni precedenti 2026-2027, il rapporto del 2026 rientra ancora; dal 2029 sei libero.

Se ho contratto part-time, le regole cambiano?

Nel settore privato no: il limite di 35.000 € è sul reddito, non sulle ore. Nel settore pubblico sì: part-time fino al 50 % ti consente P.IVA con semplice comunicazione; oltre il 50 % serve autorizzazione.

Devo comunicare al datore di lavoro che ho aperto P.IVA?

Legalmente, solo se il tuo CCNL o contratto individuale lo prevede. Nella prassi, farlo è quasi sempre la scelta più sicura: evita contestazioni per presunta violazione dell'obbligo di fedeltà, specie se l'attività tocca ambiti adiacenti al tuo lavoro principale.

L'aliquota INPS ridotta al 24 % vale anche per la pensione?

Sì, con una conseguenza da non sottovalutare: contributi ridotti = contribuzione figurativa ridotta. Versando al 24 % invece del 26,07 %, accumuli il 7-8 % in meno di montante previdenziale all'anno sulla quota P.IVA. Per l'INPS non è un'agevolazione che regali i minuti di vita da pensionato in aggiunta: è una versione alleggerita, non equivalente.

Il calcolatore del sito supporta il caso "già iscritto ad altra gestione"?

Sì. Nel calcolatore forfettario c'è il toggle "già iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria" che attiva l'aliquota del 24 % per la Gestione Separata. Basta spuntarlo se sei in questa condizione.

Prima di aprire, verifica tre cose

  1. Il tuo reddito dipendente del 2025, consultando la CU o la dichiarazione precompilata. Sotto 35k? Via libera.
  2. La tua posizione rispetto al datore di lavoro attuale o di quello lasciato nei due anni precedenti: a chi fatturerai prevalentemente? Se la risposta è "al mio datore" o "al mio ex datore", il forfettario non è la strada.
  3. Il tuo contratto e il CCNL: obblighi di comunicazione, clausole di esclusiva, patti di non concorrenza. Fai una lettura mirata o chiedi al tuo consulente del lavoro.

Se i tre controlli sono a posto, apri il calcolatore, inserisci fatturato atteso e categoria ATECO, e attiva il toggle "già iscritto ad altra gestione": vedi in chiaro quanto ti resta, con aliquote e formule aggiornate al 2026.