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01Regime forfettario13 min di lettura

Riduzione 35 % INPS forfettari: a chi conviene, come si richiede, quando NON farlo

La riduzione del 35 % dei contributi IVS è l'agevolazione previdenziale più sottovalutata del regime forfettario. Vale solo per chi è iscritto alle gestioni Artigiani o Commercianti dell'INPS, abbatte il versamento annuo di una cifra che, nei casi tipici, va da 1.500 a 5.000 €, e non è automatica: va richiesta esplicitamente.

C'è però un dettaglio che la pubblicistica veloce tende a saltare. La riduzione del versamento porta con sé una riduzione proporzionale dell'accredito ai fini del montante contributivo: paghi il 35 % in meno, e su quei 35 % di contributi non versati non costruisci la pensione futura. Sull'accredito delle 52 settimane annue, invece, l'effetto non è automatico: scatta solo se il totale versato resta sotto il contributo fisso minimale ordinario. Per i redditi sopra una certa soglia (~29.000 € imponibili per gli artigiani) la quota variabile colma il gap e le settimane restano piene.

Questa guida mette in fila quattro cose: chi può richiederla, cosa riduce di preciso, quanto vale in euro su tre casi tipici, e quando invece conviene non chiederla.

01. A chi spetta (e a chi no)

La riduzione 35 % è prevista dall'articolo 1, comma 77, della Legge 190/2014 (istitutiva del regime forfettario) e si applica esclusivamente:

  • agli iscritti alla Gestione Artigiani INPS (contributi IVS),
  • agli iscritti alla Gestione Commercianti INPS (contributi IVS),
  • a condizione che il soggetto sia in regime forfettario ai fini fiscali.

Non si applica:

  • alla Gestione Separata, perché lì non esistono i contributi fissi sul minimale: si paga solo in percentuale sul reddito effettivo, e il legislatore non ha esteso l'agevolazione. Se il calcolatore vede la riduzione 35 % attivata insieme alla Gestione Separata, mostra un avviso e la ignora.
  • alle casse professionali private (Inarcassa, Cassa Forense, ENPAM, CNPADC, eccetera), che hanno regole autonome.
  • a chi esce dal regime forfettario per qualunque motivo (superamento soglia 85k, perdita dei requisiti, opzione per l'ordinario). In quel caso la riduzione decade dal periodo d'imposta successivo a quello dell'uscita.

Una precisazione importante: la riduzione è personale e va richiesta dal singolo iscritto. Se in una ditta familiare il titolare è forfettario e i collaboratori familiari sono iscritti anch'essi alla gestione IVS, ciascuno presenta la propria istanza, e ciascuno è valutato sulla base della propria posizione fiscale.

02. Cosa riduce di preciso

Qui sta una delle confusioni più frequenti. La riduzione del 35 % si applica all'intera contribuzione IVS dovuta, non solo a una parte. Quindi tocca:

  • il contributo fisso annuo sul minimale (4.521,36 € artigiani / 4.611,64 € commercianti nel 2026),
  • la quota percentuale sul reddito eccedente il minimale (24 % artigiani / 24,48 % commercianti fino a 56.224 €, poi 25 % / 25,48 % oltre).

Tradotto in formula: INPS_dovuto = (fisso + variabile) × 0,65.

Cosa non riduce:

  • il contributo di maternità (7,44 € annui per Artigiani, identico per Commercianti): è dovuto in misura piena anche con riduzione 35 % attivata.
  • eventuali contributi una tantum legati ad aperture infrannuali o cessazioni (qui c'è ancora un dibattito interpretativo, ma in pratica l'INPS calcola la rata pro-rata sulla quota fissa, alla quale poi applica lo sconto).

Nel calcolatore del sito la riduzione è gestita come moltiplicatore sul totale prima della riduzione, senza distinguere la maternità (che, su 7,44 €, sposta il risultato di 2,60 € su scala annua: irrilevante ai fini dell'orientamento).

03. Come si richiede: cassetto INPS, scadenze, formulari

La domanda va presentata in via telematica attraverso il "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti" sul sito INPS, sezione "Domande Telematizzate → Regime agevolato L. 190/2014". Serve SPID/CIE/CNS, oppure si può delegare il proprio commercialista.

Le scadenze cambiano a seconda della situazione:

Caso 1: sei già forfettario e già iscritto come artigiano/commerciante

Domanda entro il 28 febbraio dell'anno per cui vuoi applicare la riduzione. Esempio: per pagare i contributi del 2026 con lo sconto, la richiesta va trasmessa entro il 28 febbraio 2026. Se invii il 1° marzo, l'agevolazione decorrerà solo dal 2027.

Caso 2: apri ora la P.IVA come forfettario, già iscritto IVS

Domanda da presentare entro 30 giorni dall'iscrizione alla gestione IVS, e comunque prima che la posizione contributiva sia avviata in misura ordinaria. La riduzione decorre dalla data di inizio attività. L'INPS raccomanda di non aspettare la prima rata di contributi: una volta emessi i bollettini pieni, regolarizzare richiede istanza supplementare.

Caso 3: passi da ordinario a forfettario

Domanda entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del forfettario. Stessa logica del Caso 1: la finestra non è prorogabile.

Cosa succede dopo

La domanda non ha bisogno di essere rinnovata di anno in anno: una volta accolta, la riduzione resta valida fintanto che permangono i requisiti (sei forfettario, sei iscritto alla gestione IVS). L'INPS la revoca automaticamente se:

  • esci dal forfettario (ad esempio superi gli 85.000 € di ricavi, o perdi un requisito d'accesso),
  • presenti rinuncia esplicita tramite cassetto previdenziale.

Sui tempi di efficacia della rinuncia, la Circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 fissa due regimi distinti:

  • rinuncia presentata entro il 28 febbraio: ripristino del regime ordinario dal 1° gennaio dello stesso anno,
  • rinuncia presentata dopo il 28 febbraio: ripristino del regime ordinario dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Attenzione, e questo è il punto che pochi sottolineano: la rinuncia è definitiva. Una volta presentata, non è più possibile richiedere nuovamente l'agevolazione neanche se i requisiti permangono. È una scelta a senso unico, da fare con i numeri alla mano e non d'impulso.

04. Quanto si risparmia: tre casi numerici

Cifre calcolate con le stesse formule del calcolatore forfettario, parametri INPS 2026.

Caso A. Parrucchiera artigiana, fatturato 30.000 €

Codice ATECO 96.02.01, coefficiente 67 %, gestione Artigiani.

VoceSenza riduzioneCon riduzione 35 %
Reddito imponibile (30.000 × 0,67)20.100 €20.100 €
Contributo fisso sul minimale (18.808 €)4.521,36 €
Variabile 24 % su 1.292 € (eccedenza)310,08 €
Totale INPS prima della riduzione4.831,44 €4.831,44 €
Riduzione 35 % (× 0,65)3.140,44 €
Risparmio annuo1.691,00 €

Su 4.831 € di contributi pieni, ne paghi 3.140. Il fisso passa da 4.521 a 2.939 €, il variabile da 310 a 202 €.

Caso B. Commerciante e-commerce, fatturato 45.000 €

Codice ATECO 47.91.10, coefficiente 40 %, gestione Commercianti.

VoceSenza riduzioneCon riduzione 35 %
Reddito imponibile (45.000 × 0,40)18.000 €18.000 €
Reddito sotto il minimale (18.808 €), nessuna eccedenza
Contributo fisso sul minimale4.611,64 €
Totale INPS prima della riduzione4.611,64 €4.611,64 €
Riduzione 35 % (× 0,65)2.997,57 €
Risparmio annuo1.614,07 €

Caso interessante: il reddito imponibile è sotto il minimale, quindi il versamento è interamente sul fisso. La riduzione 35 % vale comunque per intero. È lo scenario tipico di chi inizia un'attività commerciale e nel primo anno fattura "in ramping": senza la riduzione, il fisso pesa più del 10 % sul fatturato.

Caso C. Idraulico artigiano, fatturato 65.000 €

Codice ATECO 43.22.01, coefficiente 86 % (costruzioni e impianti), gestione Artigiani.

VoceSenza riduzioneCon riduzione 35 %
Reddito imponibile (65.000 × 0,86)55.900 €55.900 €
Contributo fisso sul minimale4.521,36 €
Variabile 24 % su 37.092 € (eccedenza, tutta sotto soglia 56.224)8.902,08 €
Totale INPS prima della riduzione13.423,44 €13.423,44 €
Riduzione 35 % (× 0,65)8.725,24 €
Risparmio annuo4.698,20 €

Più sale il reddito imponibile, più cresce il valore assoluto del risparmio, perché la quota variabile (che è proporzionale al reddito) viene tagliata anch'essa del 35 %. Su un edile in fascia alta, l'agevolazione vale circa un decimo del netto annuo: una mensilità abbondante recuperata ogni anno.

Nota sul caso C in chiave previdenziale: con 8.725 € di contributi versati (ampiamente sopra il minimale ordinario di 4.521 €), l'idraulico accredita comunque 52 settimane piene ogni anno. La riduzione del 35 % gli abbatte solo il montante contributivo, non l'anzianità. È la differenza importante che vediamo subito nella sezione successiva.

05. Il rovescio della medaglia: pensione ridotta

Qui inizia la parte che vale la pena leggere fino in fondo, perché la pubblicistica veloce confonde sistematicamente due effetti previdenziali distinti.

L'articolo 1, comma 77, della Legge 190/2014 chiude il dispositivo dell'agevolazione con una frase asciutta: l'accredito contributivo è riproporzionato in funzione del versamento eseguito. Per capire cosa significa davvero occorre tenere distinti due piani: le settimane accreditate (che incidono sull'anzianità contributiva, cioè sulla possibilità di andare in pensione) e il montante (che incide sull'importo della pensione). I due piani seguono regole diverse.

Settimane di contribuzione accreditate

Per accreditare 52 settimane di contribuzione IVS occorre che il versato annuo totale raggiunga almeno l'importo del contributo fisso sul minimale ordinario: 4.521,36 € per gli artigiani, 4.611,64 € per i commercianti nel 2026. Sotto questa soglia, le settimane vengono riproporzionate al rapporto fra versato e minimale.

Con la riduzione 35 % attivata:

  • se il versato totale (fisso ridotto + variabile ridotto) raggiunge o supera il minimale ordinario, l'anno vale 52 settimane piene, senza penalizzazione;
  • se resta sotto la soglia, le settimane sono ridotte in proporzione (versato ÷ minimale × 52).

Tradotto in cifre: per un artigiano forfettario con riduzione, la soglia di "piene settimane" si raggiunge intorno a 29.000 € di reddito imponibile annuo (calcolo: 2.938,88 € di fisso ridotto + 0,156 × eccedenza sul minimale ≥ 4.521,36 €). Per i commercianti la soglia è simile. Sopra quel reddito, l'anzianità contributiva resta piena. Sotto, si paga uno scotto sulle settimane.

Riprendendo i tre casi del paragrafo precedente:

  • Caso A (parrucchiera, 30k fatturato) — versa 3.140 €, sotto i 4.521 €: anno accreditato come ~36 settimane (3.140 ÷ 4.521 × 52).
  • Caso B (commerciante, 45k fatturato) — versa 2.997 €, sotto i 4.611 €: anno accreditato come ~34 settimane.
  • Caso C (idraulico, 65k fatturato) — versa 8.725 €, sopra i 4.521 €: 52 settimane piene, nessuna perdita di anzianità.

L'effetto sulle settimane riguarda quindi soprattutto chi resta su redditi imponibili modesti (commercianti e artigiani con coefficiente basso, primi anni di attività, lavoro part-time). Per chi opera su redditi medio-alti, il problema dell'anzianità contributiva semplicemente non si pone.

Montante contributivo

Sul fronte del montante, invece, il riproporzionamento è sempre integrale e proporzionale al versato. Nel sistema contributivo puro la pensione si calcola sul montante, che è la somma annua di reddito imponibile × aliquota di computo, capitalizzata anno dopo anno con un tasso legato alla media quinquennale del PIL nominale (3,6622 % per il 2026).

Per le gestioni IVS l'aliquota di computo coincide con l'aliquota effettivamente versata: 24 % per gli artigiani, 24,48 % per i commercianti (la quota maggiorata sopra i 56.224 € sale a 25 % / 25,48 %). Non è il 33 % dei lavoratori dipendenti: quello è un mito che gira spesso ma sui forfettari non si applica.

Con la riduzione 35 %, il montante riconosciuto è ridotto a sua volta del 35 %. Su un reddito imponibile annuo di 30.000 € (artigiano), il montante annuo passa da 7.200 € (30.000 × 0,24) a 4.680 € (30.000 × 0,24 × 0,65): 2.520 € l'anno di montante "perso" che non costruirà pensione.

Prestazioni accessorie

L'indennità di maternità INPS per artigiani/commercianti è riconosciuta in misura piena: il contributo specifico (7,44 €/anno) è dovuto a parte e non è soggetto alla riduzione 35 %. Per le gestioni IVS non esiste invece un'indennità di malattia ordinaria a carico INPS, quindi non c'è un riflesso aggiuntivo da considerare su quel fronte. La riduzione pesa solo sulla pensione di vecchiaia/anticipata.

Una stima a spanne per orientarsi

Su un orizzonte di 20-25 anni di carriera in forfettario con riduzione, sui redditi imponibili tipici (25-30k), il montante riconosciuto è abbattuto di circa 40-65.000 € rispetto a chi versa pieno (senza considerare la rivalutazione composta, che amplifica il dato). Applicando il coefficiente di trasformazione vigente a 67 anni (5,723 % nel 2026), la differenza si traduce a spanne in 150-300 €/mese di pensione lorda in meno, a vita. Su carriere più lunghe (30-40 anni) e redditi più alti l'impatto cresce in proporzione, fino a 400-500 €/mese nei casi estremi. A questo si somma, per i redditi bassi che restano sotto il minimale ordinario, l'effetto sulle settimane accreditate descritto sopra.

Un confronto finanziario utile, ma da prendere per quello che è: la "rinuncia" alla riduzione equivale, in termini di rendimento implicito, a investire la differenza nel sistema contributivo INPS, che si rivaluta al PIL nominale (3,66 % nel 2026, ma media decennale più bassa, e dipendente dal ciclo economico). Non è un rendimento "garantito" in senso finanziario: i coefficienti di trasformazione vengono rivisti al ribasso ogni biennio per via dell'aspettativa di vita crescente, erodendo il rendimento effettivo. Il vantaggio reale rispetto a un investimento privato sta nella mutualizzazione del rischio di longevità (la pensione la prendi finché vivi, indipendentemente dall'esaurirsi del montante), non nel tasso nominale.

06. Quando NON richiederla

Ci sono tre situazioni in cui la riduzione 35 % conviene rinunciarla, almeno temporaneamente.

Sei a meno di 5-10 anni dalla pensione di vecchiaia

In questa fase ci sono due ragioni concrete per rinunciare alla riduzione. La prima è finanziaria: meno tempo per reinvestire i contributi risparmiati a un rendimento che batta quello implicito del sistema contributivo INPS sulla durata residua. Su un orizzonte breve, anche un ETF azionario non ha sempre tempo per assorbire una flessione e tornare in positivo, e il vantaggio di longevità del sistema pubblico (pensione a vita) pesa di più man mano che si avvicina l'erogazione. La seconda è di accredito: se sei sotto la soglia di reddito che garantisce le 52 settimane piene (~29.000 € imponibili), la riduzione ti porta via settimane utili in anni in cui sei già indietro con l'anzianità. Vale la pena calcolare se i 1.500-5.000 € di risparmio annuo coprono davvero la perdita di pensione futura sul tuo profilo.

Sei vicino alla soglia per la pensione anticipata, su un reddito imponibile basso

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini (41 e 10 per le donne), oggi. Il problema dell'anzianità contributiva si pone solo se gli ultimi anni li stai facendo con un reddito imponibile sotto la soglia che garantisce le 52 settimane piene (~29.000 € per gli artigiani). In quel caso, accreditare meno settimane ti fa slittare in avanti il raggiungimento del requisito di anzianità, anche di un anno o più. Spesso il valore di quell'anno in più di pensione supera il risparmio cumulato della riduzione. Se invece hai un reddito imponibile sopra la soglia, le 52 settimane le accrediti per intero e questo motivo specifico non si applica: ti resta solo l'effetto sul montante.

Vuoi raggiungere il diritto a una prestazione minima

Anche se la pensione minima INPS storica è stata sostituita dal calcolo contributivo, esistono soglie di reddito utili per accedere a integrazioni o prestazioni assistenziali (ad esempio l'assegno sociale o l'integrazione al minimo per chi rientra in regimi misti). La riduzione 35 %, abbattendo il reddito imponibile riconosciuto, può escludere dall'accesso a queste prestazioni. È un effetto secondario che riguarda fasce specifiche, ma vale la pena ricordarlo.

In tutti gli altri casi, e in particolare per i forfettari under 45 con carriera ancora lunga davanti, la riduzione conviene quasi sempre: i contributi risparmiati possono essere accantonati e investiti in autonomia (PIR, ETF, fondo pensione complementare con deducibilità) ottenendo rendimenti spesso superiori a quelli impliciti del sistema contributivo INPS.

07. Decadenza, revoca, casi limite

Cosa fa decadere la riduzione

Si perde automaticamente, dall'anno successivo, se:

  • si esce dal regime forfettario per superamento della soglia 85.000 € (uscita dall'anno dopo),
  • si supera la soglia di 100.000 € (uscita dall'anno in corso, dal mese di superamento la posizione torna a ordinario, e la riduzione decade),
  • si perde un requisito d'accesso al forfettario (es. soglia 35.000 € di reddito da lavoro dipendente),
  • si opta volontariamente per il regime ordinario.

Cosa NON fa decadere

  • Il passaggio dall'aliquota startup 5 % all'aliquota a regime 15 %: incide solo sull'imposta sostitutiva, non sui contributi.
  • Il superamento della soglia di 56.224 € sul reddito imponibile, che fa scattare l'aliquota maggiorata 25 % (artigiani) o 25,48 % (commercianti): la riduzione resta valida e si applica sulla quota maggiorata.
  • L'apertura di una posizione IVA secondaria con codice ATECO diverso, purché si resti forfettari.

Cosa succede se ho rinunciato e voglio riattivarla

Non puoi. La Circolare INPS n. 14/2026 (e la prassi consolidata sulle istanze precedenti) conferma che la rinuncia alla riduzione è definitiva: una volta presentata, non è più possibile richiedere nuovamente l'agevolazione, neanche se i requisiti di accesso permangono e si resta nel regime forfettario. Per questo la rinuncia va valutata con attenzione, non presentata d'istinto in un anno fiscale "buono".

L'unica eccezione concreta è l'uscita totale dal forfettario seguita da un rientro nel regime: in quel caso si tratta di una nuova adesione, e la riduzione può essere ri-richiesta. Ma non è un escamotage utilizzabile a piacimento, perché l'uscita ha costi e vincoli propri.

Domande frequenti

Posso applicare la riduzione 35 % se sono in Gestione Separata?

No. La norma riserva l'agevolazione ai soli iscritti alle gestioni IVS Artigiani e Commercianti. La Gestione Separata, che è la cassa "catch-all" per i professionisti senza albo, paga solo una percentuale sul reddito, e su quella aliquota non si applica nessuno sconto. Se nel calcolatore attivi il toggle riduzione 35 % insieme alla Gestione Separata, vedi apparire un avviso che spiega proprio questo.

Cosa cambia se sono ancora "nuova attività" (aliquota 5 %)?

Nulla rispetto alla riduzione contributiva: il 5 % è l'imposta sostitutiva (parte fiscale), il 35 % è lo sconto sui contributi (parte previdenziale). Le due agevolazioni sono cumulabili e indipendenti. Nei primi 5 anni un artigiano startup con riduzione 35 % paga sia il 5 % sostitutiva sia il 65 % dei contributi pieni: massima compressione del costo trattenute.

Posso chiedere la riduzione retroattivamente?

No. La scadenza del 28 febbraio è perentoria: oltre quella data la richiesta vale solo per l'anno successivo. Non sono ammesse istanze "tardive" con effetto retroattivo, neanche se non hai mai pagato contributi per quell'anno.

Devo allegare documenti alla domanda?

No. La domanda telematica autocertifica la condizione di forfettario e di iscritto IVS. L'INPS incrocia i dati con l'anagrafe tributaria. Se in corso d'anno emerge che non eri forfettario (ad esempio hai superato i 100k l'anno prima), la riduzione viene revocata e i contributi sono richiesti per intero, eventualmente con sanzioni.

Posso chiedere riduzioni diverse dal 35 %?

No. È l'unica percentuale prevista dalla norma per i forfettari. Non esiste un "modulare" 20 %, 50 %, eccetera. Si chiede tutta o nulla.

La riduzione vale anche per il coadiuvante familiare?

Sì, se il titolare è in regime forfettario e il coadiuvante familiare è iscritto alla gestione IVS dell'azienda familiare. La domanda va presentata separatamente dal coadiuvante stesso, non dal titolare.

Cosa succede se cambio gestione (es. da artigiano a commerciante)?

La riduzione si "sposta" automaticamente sulla nuova gestione, purché tu resti forfettario e la nuova posizione sia comunque IVS. Non serve presentare una nuova istanza, ma è prudente comunicare il cambio tramite cassetto.

Il calcolatore del sito supporta correttamente la riduzione?

Sì. Nel calcolatore forfettario c'è il toggle "Riduzione 35 % contributi" che si attiva solo se hai selezionato la cassa Artigiani o Commercianti. Sulla Gestione Separata il toggle non ha effetto e mostra un avviso esplicativo. La formula applicata è (fisso + variabile) × 0,65, allineata alla normativa.

In sintesi: due numeri da memorizzare

1.500-5.000 €: il risparmio annuo tipico, a seconda del fatturato e della cassa.

−35 %: la quota di montante pensionistico che, anno dopo anno, stai rinunciando a costruire. Sull'anzianità contributiva, invece, l'effetto scatta solo se il versato totale resta sotto il minimale ordinario (~29.000 € di reddito imponibile per gli artigiani).

Se sei giovane, hai redditi medio-alti e investi attivamente, conviene quasi sempre. Se sei a meno di 10 anni dalla pensione o su redditi imponibili sotto i 29k, vale la pena fare due conti prima di firmare, anche perché la rinuncia, una volta presentata, è definitiva.

Vuoi vedere subito il risparmio nel tuo caso? Apri il calcolatore forfettario, seleziona la tua cassa (Artigiani o Commercianti), attiva il toggle "Riduzione 35 % contributi" e confronta il netto con e senza agevolazione. La differenza fra le due cifre è esattamente quello che ti gioca, ogni anno, sulla bilancia presente/futuro.